Validità dell’antirabbica italiana in Europa

Una domanda classica che mi viene fatta, e mi sono fatto più e più volte, al momento di vaccinare un cane con l’antirabbica è se il periodo di validità dichiarato dal produttore è legalmente valido anche nel caso l’animale, a seguito del proprietario, viaggi dall’Italia in un altro paese della Comunità Europea oppure in un Paese terzo. Nell’area dove opero principalmente, il Friuli Venezia Giulia, è normale e rapido andare in Slovenia, in Croazia e in Austria. Osservando il periodo di validità del vaccino riportato sui passaporti di numerosi animali  ho quasi sempre visto che il richiamo viene fissato a 11-12 mesi dall’ultima vaccinazione (non solo in FVG ma anche in altre regioni), anche nei casi in cui il periodo intercorrente tra un richiamo e il successivo del vaccino utilizzato, per dichiarazione del produttore, è di 24 o 36 mesi. Questo fatto mi ha sempre lasciato un minimo di perplessità in quanto la norma applicata è in contrasto non solo con la normativa nazionale ma anche con l’evidenza scientifica della durata della vaccinazione. Ho sempre creduto che si trattasse di una normativa speciale che obbligasse a considerare valido 12 mesi, al massimo, il vaccino nel caso di superamento dei confini nazionali italiani.

Poi però girottolando sul sito del Ministero della Salute ho trovato un documento del 2005, facente riferimento a un altro del 2003, che mi ha fatto cadere ogni perplessità!
Le emanazioni legislative della UE appartengono a 3 filoni principali: le direttive, i regolamenti e le decisioni.
Le direttive una volta emanate non sono legge..devono essere recepite e trasformate in legge dagli stati membri cui sono dirette e possono passare anche anni tra la pubblicazione e la ricezione di una direttiva da parte degli stati membri. La definizione di Direttiva è infatti questa: La direttiva fa parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. Si tratta di uno strumento impiegato principalmente nel quadro delle operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali. La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo (cit.)
Di caratura ben maggiore sono le Decisioni: non abbisognano di essere recepite e sono legge nel momento in cui vengono notificate allo stato membro o agli stati membri cui sono dirette. Ecco la definizione: un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. L’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE definisce la decisione come un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Essa non può quindi essere applicata in maniera incompleta, selettiva o parziale.
Il Regolamento infine ha la stessa potenza giuridica della Decisione, ovvero è vincolante in tutti i suoi elementi e deve essere applicato tal quale come è stato redatto. Sinteticamente con la direttiva si indica un obbiettivo da raggiungere, lo stato membro è abbastanza libero di scegliere come raggiungere l’obbiettivo. Regolamenti e Decisioni non solo indicano l’obbiettivo da raggiungere ma anche la via obbligatoria per raggiungerlo.
Questa digressione giuridica è importante per far apprezzare la forza dei due documenti che ho trovato riguardo la durata della validità della vaccinazione antirabbica in animali che, a seguito del proprietario, circolano all’interno della UE.
Il documento del 2005 è una DECISIONE :
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2005
che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica
Questo documento si basa anche su un REGOLAMENTO:
REGOLAMENTO (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
Entrambi i documenti sono in pdf e qui allegati.
Partendo dal regolamento cito testualmente e invito a scaricare il documento e leggerselo:
Capitolo II  Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri 
Articolo 5
b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato
dall’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione o, se del
caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull’animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS).
Quindi se il produttore dichiara che il suo vaccino conferisce una valida protezione immunitaria di 3 anni significa che io proprietario per portare il mio animale da compagnia dall’Italia ad un altro paese della Comunità Europea, avendo fatto quel vaccino entro 3 anni, non devo fare nessun richiamo (Regolamento = LEGGE, valido dal 2003)
 
La Decisione del 2005 tratta di un altro aspetto importante, ovvero se vaccino il mio cane oggi.. tra quanti giorni potrò andare in un altro paese UE con la sicurezza che la vaccinazione fatta è valida? (leggetevi il documento per la risposta). La Decisione del 2005 però dà anche un’altra importantissima informazione nei “considerata” ovvero quell’insieme di condizioni preesistenti che rendono necessaria e giustificano la Decisione stessa.
“considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di
polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di cani, gatti e furetti, nonché le norme
applicabili ai controlli di tali movimenti.
(2) Tale regolamento dispone che gli animali da compagnia
siano accompagnati da un passaporto che attesti la validità
della vaccinazione antirabbica, ovvero dell’eventuale
rivaccinazione («richiamo»), conformemente alle raccomandazioni
del laboratorio di fabbricazione del vaccino.
(3) Le raccomandazioni del fabbricante del vaccino indicano
chiaramente la scadenza del periodo di immunità e la
data entro la quale è necessario rifare la vaccinazione
(o richiamo). (…) “
Si ribadisce quindi che il periodo di validità di una vaccinazione antirabbica, ovvero quanto tempo deve passare tra un richiamo e il successivo, dipende da quello che dichiara il produttore del vaccino  e la sua dichiarazione ha valore legale.
In soldoni .. ho un cane e voglio andare in vacanza in Austria (in un paese della Comunità Europea), l’ho vaccinato con un vaccino antirabbico avente validità, dichiarata dal produttore di 3 anni. L’ho vaccinato 2 anni fa.. devo ripetere la vaccinazione? 
La risposta è NO. Perché? Perché c’è un regolamento e una decisione della Comunità Europea che è Legge in Italia e negli altri paesi della UE e secondo normativa il vaccino dura quanto ha dichiarato chiaramente il fabbricante.

Il periodo di validità di una vaccinazione antirabbica dipende da quello che dichiara il produttore del vaccino  e la sua dichiarazione ha valore legale.

2017-02-13T11:54:28+00:00

One Comment

  1. Serjump 18 Dicembre 2018 at 11:42

    Occorre consultare le fonti ufficiali. La durata della vaccinazione antirabbica è quella indicata dal Regolamento Europeo, i Regolamenti Europei hanno una validità sovranazionale e vengono accettati (imposti) tal quali agli stati membri. Ho scritto personalmente al consolato croato e mi hanno confermato quanto sudetto. Suggerisco di andare su EuroLex, rintracciare la normativa e stamparsela nella lingua del paese europeo d’interesse.

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